STUDIO LEGALE PETTINAU

Lo Studio Legale Pettinau fondato negli anni 60′ dall’Avv. Andrea Pettinau svolge la propria attività prevalentemente a Cagliari e a Roma.

Annovera da sempre tra i propri clienti numerose associazioni, sindacati e patronati, sia a livello nazionale che regionale, quali Patronato ACLI, UNMS, ANLAFER. Opera prevalentemente nel settore giuslavoristico, previdenziale pubblico e privato, amministrativo, nonché del diritto civile ordinario.

A Tutela delle persone. Previdenza, pensionistica pubblica e responsabilità amministrativa. Materie che permettono di comprendere al meglio il grado di civiltà e sviluppo della società.

STORIA

LO STUDIO

La storia dello Studio legale Pettinau inizia con l’ Avv. Andrea Pettinau, quando nel 1964 inizia la propria attività, dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l’Ateneo cagliaritano;
Nel dicembre del 1966 si iscrive all’albo degli avvocati e procuratori di Cagliari, aprendo poi il proprio studio nella stessa città. In quegli anni l’Avv. Andrea Pettinau è già Dirigente Provinciale del SISM-CISL (Sindacato Italiano Scuola Media CISL) e preside incaricato scuole medie statali.

Negli anni 70′ con l’entrata in vigore della Legge sull’Equo Canone è tra i fondatori del SICET (Provinciale) Sindacato Inquilini Casa e Territorio promosso dalla CISL e ACLI (1978) ricoprendo l’incarico di Segretario Provinciale e Regionale, nonché componente del Consiglio Nazionale e dell’Esecutivo Nazionale del Sindacato.

Le evoluzioni principali dello studio sono iniziate nel 1982, quando con d.P.R. 29/4/1982 n° 240 è stata istituita la prima Sezione Giurisprudenziale Regionale della Corte dei Conti, fino ad allora presente esclusivamente a Roma.

Nell’aprile del 1983 è il primo avvocato in Sardegna a patrocinare una causa in tema di pensioni di guerra nanti la neocostituita Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sardegna (1° udienza e 1° Ricorso).
Da quel momento in poi lo studio si specializzerà in materia di pensioni di guerra civili e militari nanti la Corte dei Conti gestendo in via esclusiva tutto il contenzioso regionale. Un numero consistente di associazioni di militari, forze dell’ordine, mutilati ed invalidi per servizio, con i quali intraprese da subito rapporti di convenzione per il pubblico impiego (UNMS Regionale – ACLI Regionale) iniziarono a rivolgersi allo Studio legale per dare assistenza ai propri iscritti e associati. Anche a livello nazionale non sfuggì l’evidente importanza dell’avvio alla regionalizzazione di tale particolare Magistratura. Tra l’altro, venne anche posta, proprio alla prima udienza, una questione di legittimità costituzionale relativa al d.P.R. istitutivo della Sezione Regionale e di conseguenza tale circostanza rese ancor più rilevante la novità. Solo nel 1996, il legislatore completò la riforma ed istituì anche nelle altre regioni le Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti.

Dal dicembre del 1994 l’Avv. Andrea Pettinau inizia ad avvalersi della collaborazione professionale della figlia Elena, la quale seguendo le orme paterne incomincia a dedicarsi alla pensionistica pubblica civile e militare
Lo studio vanta una forte specializzazione in materia di previdenza, pensionistica pubblica e privata, responsabilità amministrativa, diritto civile, diritto di famiglia, operando su tutto il territorio nazionale.

Lo studio, anche per  numero di pratiche affidate ai suoi professionisti, continuava e continua  ad approfondire la materia pensionistica. Un tale impegno professionale è stato di estremo interesse anche umano e culturale. Attraverso lo studio e l’esame di numerose situazioni e pratiche che riguardano tutto il territorio nazionale, lo studio legale è entrato in contatto con le diverse e molteplici realtà umane e lavorative della Sardegna e non solo. Dall’alto ufficiale che rivendica il suo diritto al trattamento  privilegiato , al contadino che nel corso della leva militare ha contratto infermità e/o lesioni in dipendenza del servizio reso.

E ancora tutti gli ex dipendenti pubblici- ministeriali, enti locali, ASL, di qualunque grado, dal semplice impiegato al massimo dirigente che volevano rivendicare il diritto alla giusta misura della pensione, a una indennità non riconosciuta.

Nel corso degli anni 90 di particolare rilievo si è rivelata l’attività posta in essere nell’interesse dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani delle Ferrovie (ANLAFER) grazie alla quale, sono stati inoltrati su tutto il territorio nazionale migliaia di ricorsi pensionistici, operando anche in sede legislativa con proposte di legge finalizzate ad ottenere alcuni aggiustamenti relativi a normative e contratti collettivi del comparto Ferrovie dello Stato che ricomprendono un arco temporale compreso tra il 1981-1995.

Negli ultimi anni  particolare attenzione è stata rivolta a  coloro che, militari e civili, hanno subito una malattia invalidante nell’espletamento del proprio dovere. Numerosi sono i ricorsi presentati  per il riconoscimento degli speciali benefici previste dalla legge per le ” Vittime del Dovere” ed equiparati, sviluppando anche in tale materia una alta specializzazione.

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FONDATORE

AVV. ANDREA PETTINAU

L'Avv. Andrea Pettinau ha iniziato la propria attività nel 1964. Dopo aver spaziato in tutti i rami del diritto civile e amministrativo, in ultimo si è occupato quasi esclusivamente delle problematiche civili, amministrative, e panali relative all'immigrazione, anche con attività di volontariato presso la CARITAS DIOCESANA.

COMPONENTI

AVV. ELENA PETTINAU

L'Avvocato Elena Pettinau inizia la propria attività nel 1999. All'interno dello studio legale si occupa della materia pensionistica privilegiata nanti la Corte dei Conti, previdenziale, diritto di famiglia. Particolare attenzione è riservata all'area del diritto penale minorile per il quale ha conseguito un MASTER biennale presso l'Università la Sapienza di Roma in Psicologia Giuridica. Nell'ambito della propria attività si occupa, altresì, delle cause relative ai giudizi di equa riparazione per le lungaggini processuali, di diritto dell'immigrazione, nonché giudizi in materia previdenziale pubblica e privata, con particolare riferimento ai giudizi instaurati nanti la Corte dei Conti pensioni privilegiate ordinarie, indebito oggettivo, revoca trattamento pensionistico in seguito alla perdita del grado del militare, ricalcolo pensione militare. E' Consigliere e Legale del Consiglio Direttivo U.N.M.S. Direzione Provinciale di Sassari.

AREE DI COMPETENZA

CAUSA DI SERVIZIO

PRESUPPOSTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA - VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI

Quali tutele in caso di diniego?

Forse non tutti sanno che avverso un provvedimento negativo di dipendenza da causa di servizio la strada non è più solo il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ma, dopo la sentenza della Corte di Cassazione SS.RR n° 4325/2014, il militare in servizio può adire la Corte dei Conti per il riconoscimento del proprio diritto senza limiti di tempo. Si tratta dell’azione di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto per la futura pensione privilegiata.

Le differenze:

  1. Innanzi al Tar il provvedimento negativo deve essere impugnato entro il termine tassativo di 60 giorni dalla sua notifica e solo per vizi di legittimità;
  2. Ricorso alla Corte dei Conti, senza limite di tempo, per il MERO ACCERTAMENTO della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia.

PENSIONE PRIVILEGIATA E PENSIONE TABELLARE

  • La Pensione privilegiata ordinaria è quel trattamento pensionistico riconosciuto al dipendete pubblico appartenente  al comparto Sicurezza, Difesa, VVFF e Soccorso pubblico, che ha riportato infermità o lesioni dipendenti dal servizio.  Per maturare il diritto devono quindi sussistere due condizioni a) il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio b)  il giudizio di inidoneità al servizio d’istituto con conseguente collocamento in quiescenza. Il trattamento pensionistico privilegiato è così’ definito perché non collegato, come nella pensione normale alla durata del servizio, ma secondo differenti parametri appunto la causa di servizio e l’inidoneità allo stesso.
  • La Pensione privilegiata tabellare: è, quel trattamento di privilegio concesso all’ex militare di leva  obbligatoria – rimasto invalido per lesioni subite o infermità contratte durante e a causa del servizio. Ha natura risarcitoria, come le pensioni di guerra e pertanto sono esenti da imposizione fiscale (Sentenza Corte Costituzionale n° 387/1989). All’importo della pensione tabellare si aggiunge l’indennità integrativa speciale corrisposta in via separata. Tale pensione è anche reversibile, in favore del coniuge e/o del figlio minore o maggiorenne inabile.

PENSIONE DI INABILITA’ L. 335/95 ART 2 COMMA 12

  • E’ la pensione concessa al dipendente pubblico riconosciuto totalmente e permanentemente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio e che ha maturato un anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 nell’ultimo quinquennio ;

 

BENEFICI DI CUI ALL’ART 6 BIS DEL D.P.R. N° n° 387/1987

Destinatari: tutto  il personale del comparto statale -Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare-  collocato in quiescenza volontariamente, con requisito anagrafico almeno  di 55 anni e di 35 anni di servizio utile.

Benefici: riconoscimento del diritto alla riliquidazione del TFS mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali.

RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DEL CORSO TRIENNALE PER INFERMIERE PROFESSIONALE E/O OSTETRICIA

Si tratta del riconoscimento del diritto al riscatto, ai fini pensionistici, del corso triennale di infermiere professionale o biennale per il corso di ostetricia, negato. Tutelando gli interessi di numerosi infermieri professionali lo studio Legale Pettinau ha promosso diverse iniziative con esito favorevole alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, secondo cui sussiste il diritto al riscatto dei periodi corrispondenti alla durata degli studi validi per l’acquisizione delle conoscenze professionali necessarie per l’accesso a professioni di rilievo pubblicistico.

INDEBITO OGGETTIVO

Materia ampiamente affrontata dallo studio Pettinau, con esito favorevole riguarda la ben nota questione della ripetibilità o meno di somme indebitamente percepite dal pensionato militare  in sede di conguaglio tra il trattamento pensionistico provvisorio e il trattamento pensionistico definitivo.

La ripetibilità dell’indebito oggettivo è disciplinata nel nostro ordinamento dall’art. 2033 c.c. “il quale accorda a colui che ha eseguito un pagamento non dovuto il diritto a ripetere quanto ha pagato, stante nel nostro ordinamento giuridico il principio della causalità delle attribuzioni patrimoniali. Tale principio ha però avuto un contemperamento, soprattutto nelle decisioni della Corte dei Conti, che ha teso a salvaguardare situazioni consolidate nel tempo, almeno negli effetti patrimoniali medio tempore prodottisi”. Ciò sta a significare che in presenza della buona fede del percipiente,  e l’ingiustificato ritardo dell’Amministrazione nel contestare la formazione dell’indebito non sussiste il diritto del pensionato alla restituzione delle somme contestate.

CUMULO PENSIONI: INCLUSIONI NEL CALCOLO ANCHE DEI PERIODI MATURATI PRESSO LE CASSE PROFESSIONALI

Per le pensioni da liquidare in regime di cumulo dei periodi assicurativi anche i contributi accreditati presso le casse professionali concorrono al raggiungimento dei 18 anni di contributi (ivi incluse quelle presso l’ENPAM) al 31.12.1995 ai fini della determinazione del sistema di calcolo applicabile retributivo sino al 2011 e non sino al 1995.

Lo Studio Legale Pettinau patrocinando nanti la Corte dei Conti  un proprio assistito Dirigente Medico di Struttura Pubblica Universitaria ha ottenuto un importante sentenza con il riconoscimento  del diritto del sanitario alla riliquidazione della pensione in godimento con l’applicazione del sistema di calcolo retributivo, a decorrere dalla data di pensionamento, con applicazione del sistema di calcolo retributivo per la quota a carico dell’Inps.

VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI

Sono gli appartenenti al comparto pubblico sicurezza e difesa e altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • in attività di prevenzione e di repressione dei reati.

Sono considerati vittime del dovere anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative. 

Sono equiparati alle vittime del dovere, coloro i quali sono deceduti o hanno subito un’invalidità per patologie  sviluppate a causa di  esposizione prolungata a particolari condizioni operative o ambientali, come agenti tossici o inquinanti o turni di lavoro particolarmente provanti e stressanti.

La Corte Suprema di Cassazione ha finalmente dichiarato che il diritto è imprescrittibile. Ciò sta a significare che la domanda può essere presentata in qualsiasi momento per fatti accaduti a partire dalla data del 1.1.1961. Resta salva la prescrizione decennale dei ratei mensili arretrati.

MILITARE: TRANSITO NEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA.

DIRITTO DI CUMULO TRA PENSIONE PRIVILEGIATA E TRATTAMENTO STIPENDIALE.

Si tratta del diritto del militare, riconosciuto non più idoneo al servizio di istituto per una patologia riconosciuta come dipendente da causa di sevizio ed ascritta ad una categoria di pensione di cui alla Tab. A, di transitare nei ruoli civili con il diritto a percepire, in costanza di rapporto di lavoro (ruolo civile) il trattamento pensionistico privilegiato. La giurisprudenza contabile con un orientamento ormai consolidato, atteso l’arresto delle SSRR n° 21/M/1998 ha ritenuto applicabile a queste ipotesi il dettato normativo di cui all’art 139 d.P.R.n° 1092/1973, ossia il diritto di cumulo tra pensione privilegiata e trattamento stipendiale.

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